Introduzione e informazioni generali
Ai sensi dell’Art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.2 della Legge 15/2022, al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli
accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente della cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell’articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Ciò significa che la competenza per il riconoscimento dei titoli di Dottorato di Ricerca, o
diventa responsabilità delle istituzioni della formazione superiore.
Finalità
La procedura di riconoscimento accademico valuta in modo analitico i titoli accademici esteri per verificare se corrispondono per livello, anni di studi e contenuti a un titolo italiano. La valutazione ha l’obiettivo di rilasciare un provvedimento che è analogo a un titolo finale italiano e avente valore legale in Italia.
NON rientrano tra le competenze dell’Ateneo:
- riconoscimento ai fini dell’accesso a concorsi pubblici. Per tale finalità di rimanda alla pagina: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-1. La domanda va presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento) e, contestualmente, al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).
- riconoscimento dei titoli di Teologia e Sacra scrittura ed altri titoli oggetto di ulteriori accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede, rilasciati da istituzioni riconosciute dallo Stato pontificio. La richiesta va inviata al Ministero dell’Università e della ricerca.
Requisiti
- Ufficialità e denominazione del titolo
È necessario che il titolo di dottorato estero sia “ufficiale” nel sistema di riferimento. Un titolo risulta essere “ufficiale” in un sistema estero se è presente nell’ordinamento del sistema della formazione superiore, se è accreditato e/o riconosciuto secondo le regole del paese di rilascio e se rilasciato da una istituzione della formazione superiore che alla quale viene dato tale potere a livello nazionale, ovvero in riferimento a tutto il territorio del paese estero di riferimento. - Status e natura dell’istituzione che ha rilasciato il titolo
È necessario che l’istituzione che ha rilasciato il titolo estero sia “ufficiale” nel sistema di riferimento e sia al contempo una istituzione equivalente per natura e caratteristiche a quelle italiane che hanno il potere di rilascio dei titoli di Dottorato di Ricerca. - Natura del titolo
Ai fini di una riconoscibilità del titolo di dottorato estero in Italia, viene valutata la natura del percorso svolto e degli adempimenti richiesti al fine dell’ottenimento del titolo finale, che devono essere in linea con quelli dell’ordinamento italiano vigente. - Livello del titolo
I titoli di dottorato esteri dovranno riferirsi a qualifiche rispettivamente poste al 3° ciclo del Processo di Bologna (QF-EHEA), al livello 8 EQF, o al livello del quadro ISCED 2011 o livello ISCED 6A pre 2011. - Durata
In riferimento alla durata del corso di dottorato estero, tale elemento dovrà rispettare quanto stabilito in Italia per i corsi di medesima natura, ovvero il dottorato estero, ai fini di
una sua riconoscibilità, dovrà avere durata minima triennale. - Modalità e titolo di accesso agli studi dottorali
Il titolo con il quale si è fatto accesso al corso di dottorato deve essere comparabile ad una qualifica di Laurea Specialistica/Magistrale in Italia, ovvero essere un titolo ufficiale di secondo ciclo di natura accademica anche ottenuto all’estero. - Modalità di erogazione del corso e contenuti
Verranno valutati gli elementi presenti nel sistema estero al fine di verificare se essi sussistano come modalità sia nell’ordinamento italiano, sia a livello dell’istituzione che si dovrà occupare della valutazione del percorso formativo ai fini del rilascio del dottorato di ricerca italiano.
Procedimento
- Il richiedente deve effettuare la richiesta tramite apposita procedura informatizzata e scegliere un Corso di dottorato presente nell’offerta formativa dell’Università di Pavia e in una disciplina affine al titolo di studio posseduto;
- La domanda viene trasmetta al Consiglio della Scuola di Alta Formazione Dottorale al fine di operare una pre-valutazione volta a accertare l’esistenza di un corso di dottorato di ricerca, tra quelli attivi all’interno dell’offerta formativa dell’Ateneo, nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare;
- La domanda viene trasmessa al Collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca corrispondente, il cui compito è quello di rendere un parere in merito;
- La valutazione si conclude con una delibera da parte del Consiglio di Dipartimento competente/Senato Accademico con la quale viene effettuato il riconoscimento totale del titolo estero.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE
Costi
L’invio della domanda di valutazione prevede un costo di 60 € (44 € di contributo per richiesta di riconoscimento + 16 € di marca da bollo prevista sull’istanza). In caso di riconoscimento totale del titolo è richiesto il versamento di una quota pari a 400 €, comprensivi del costo della pergamena.
Nel caso in cui l’esito della domanda di valutazione sia negativo, il contributo per la presentazione della domanda non è in alcun modo rimborsabile.
Referente: Fabio Panza fabio.panza@unipv.it – Tel. 0382985982
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- Riconoscimento accademico dei titoli di Dottorato di Ricerca conseguiti all’estero