PERIODO DI RICERCA ALL’ESTERO: COME PROCEDERE?
ATTENZIONE: l’aumento della borsa è erogato nel caso di periodi di durata pari o superiore a sette giorni continuativi.
Inoltre, a partire dal XXXVIII ciclo di dottorato, così come previsto dal DM 226/2021 Art. 9 c.3, la maggiorazione del 50% della borsa di studio può essere richiesta per un periodo massimo di 12 mesi (18 mesi in caso di accordo internazionale di co-tutela di tesi in essere). Qualora il dottorando decidesse di effettuare un periodo estero superiore, per le mensilità aggiuntive non verrà corrisposta la maggiorazione della borsa.
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