Tasse e contributi

Dall’anno accademico 2026/2027, come previsto dall’Avviso sulla contribuzione universitaria, gli importi da versare al momento dell’immatricolazione o iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca per l’anno accademico 2026/2027 sono così suddivisi:

  • Tassa regionale per il diritto allo studio € 190,00
  • Imposta di bollo assolta in modo virtuale € 16,00

Se il dottorando lo desidera può presentare l’ISEE Dottorato per ottenere il ricalcolo dell’importo della sola tassa regionale entro e non oltre il 30 novembre 2026.

Le fasce di pagamento sono così suddivise:

 

FASCIA 1: €130,00  ISEE inferiore a €28.339,88;

FASCIA 2: €160,00  ISEE superiore a €28.339,88 e fino a €56.679,76;

FASCIA 3: €190,00 ISEE superiore a €56.679,76 o non presentato.

Agli iscritti ad anni successivi al primo che non effettuano il pagamento entro i termini previsti sarà applicata una mora proporzionale all’importo massimo della contribuzione, anche se l’ISEE è stato correttamente presentato.

Studenti con nucleo familiare residente in Italia e con reddito e patrimonio prodotti in Italia o all’estero

Se tu e/o il tuo nucleo familiare risiedete in Italia con redditi e/o patrimoni in Italia o all’estero, troverai in questa pagina si trovano tutte le informazioni in merito alla presentazione dell’ISEE dottorati.Per ottenere il ricalcolo della tassa regionale per l’a.a. 2026/27 in base alla condizione economico-patrimoniale del tuo nucleo familiare dovrai:

  • ottenere l’ISEE Dottorato 2026, rivolgendoti presso i Centri di assistenza fiscale – CAF oppure tramite la procedura ISEE precompilato (link INPS sotto);
  • una volta ottenuto l’ISEE 2026, dovrai accedere alla tua Area Riservata (segreteria > benefici) e autorizzare l’Ateneo all’acquisizione automatica dei dati in essa contenuti entro il 30 novembre 2026;
  • verificare che la fascia di reddito nell’Area Riservata (segreteria > benefici) si sia aggiornata; in caso contrario:
    • se ti stai immatricolando al primo anno contatta l’Ufficio Formazione alla Ricerca all’indirizzo concorso-dottorati@unipv.it;
    • se sei al secondo o terzo anno apri un ticket su SOS.

ATTENZIONE: in caso di mancata autorizzazione all’acquisizione dell’ISEE, o qualora l’ISEE non fosse disponibile nella banca dati INPS  entro la data del 30 novembre 2026,  l’importo dovuto sarà quello massimo di €190 e non sarà effettuato il ricalcolo.

PAGINE INPS

Istruzioni per compilazione DSU

ISEE precompilato

ISEE DIFFORME

Se l’ ISEE riporta omissioni o difformità non potrà essere acquisito e verrai automaticamente collocato in fascia massima.

Sarà pertanto necessario rivolgersi al CAF/ente che ha rilasciato l’ISEE per neutralizzare le difformità.

Nel caso in cui le difformità non siano sanabili potrai presentare in ultima istanza l’ISEE difforme, presentando apposita richiesta. L’Ateneo si riserva di disporre adeguati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

ISEE CORRENTE

Se si posseggono i requisiti, è possibile presentare l’ISEE Corrente in sostituzione dell’ISEE Dottorato. Si sottolinea che l’ISEE corrente non potrà essere presentato oltre la data del 30 novembre 2026.

Studenti con nucleo familiare residente all’estero e con reddito e patrimonio prodotti all’estero o in Italia

 

Se tu e/o il tuo nucleo familiare risiede all’estero con redditi e/o patrimoni esteri, troverai in questa pagina tutte le informazioni in merito alla documentazione richiesta per il calcolo dell’ISEE parificato e alle procedure di legalizzazione e traduzione dei documenti prodotti all’estero.Calcolo ISEE parificato per studenti con nucleo familiare residente all’estero e reddito/patrimonio estero

Se il nucleo familiare risiede all’estero, si posseggono redditi e/o patrimoni esteri e si vuole il ricalcolo della tassa regionale per l’a.a. 2026/27 in base alla condizione economica si dovranno anticipare i seguenti documenti:

  • la composizione del nucleo familiare, comprendente tutti i familiari e soggetti conviventi, segnalando altresì l’eventuale presenza di familiari con gravi situazioni di disabilità;
  • i redditi lordi percepiti all’estero o lo stato di disoccupazione riferiti all’anno solare 2025;
  • gli eventuali fabbricati posseduti all’estero da ciascuno dei componenti del nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2025, specificando la relativa superficie in metri quadri, o l’assenza di fabbricati di proprietà;
  • l’ammontare del patrimonio mobiliare del nucleo familiare al 31 dicembre 2025.

I documenti devono pervenire entro il termine del 30 novembre 2026:

 

L’Ateneo, sulla base della documentazione attestante il reddito/patrimonio prodotto all’estero, calcola l’ISEE parificato secondo le seguenti regole:

  • somma dei redditi percepiti da ogni singolo componente il nucleo familiare, prodotto nell’anno solare 2025;
  • 20% della somma dei patrimoni mobiliare ed immobiliare posseduti da ogni singolo componente il nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2025 (per il calcolo del patrimonio immobiliare sono considerati esclusivamente i fabbricati che saranno valutati ad € 500,00 al mq).

La somma degli elementi sopra indicati è divisa per il valore della scala di equivalenza stabilita dal DPCM 159/13 n. 159.

L’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) all’estero viene convertito in euro utilizzando il cambio medio annuale dell’anno precedente pubblicato sul sito della Banca d’Italia.

Cambi medi annuali a.y. 2025-26

Documents required for EQUIVALENT ISEE a.a. 2026-27
Legalizzazione e Traduzione di documenti provenienti dall’estero

Tutte le certificazioni richieste devono essere rilasciate dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e in cui i fabbricati e i patrimoni mobiliari sono posseduti, e legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio, con traduzione in lingua italiana attestata dalle stesse.

La legalizzazione non è necessaria nei seguenti casi:

  • per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite Apostille;
  • per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), Ungheria (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977);
  • per gli atti e i documenti rilasciati dalle Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968.

Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, può essere prodotta in alternativa una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese in cui sono stati prodotti i redditi ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sarà accettata e valutata alcuna forma di autocertificazione, dichiarazione sostitutiva, dichiarazione giurata relativa ai redditi e/o patrimoni esteri, o “affidavit”.

Consulta qui l’elenco delle autorità competenti al rilascio dell’Apostille

Convenzione dell’Aja

Convenzione Europea di Londra

Flat Rate per studenti internazionali

I dottorandi internazionali con cittadinanza extra-UE sono collocati in una delle fasce di contribuzione fissa (Flat Rate).

Se si sceglie di presentare l’ISEE Dottorato, entro il 30 novembre 2026, è necessario comunicare tempestivamente la scelta all’ufficio per la corretta emissione del pagamento.

La Flat Rate è calcolata in base alla cittadinanza del dottorando, secondo tre scaglioni:

  • Flat Rate fascia 1: €130,00+€16,00 di bollo virtuale;
  • Flat Rate fascia 2: €160,00+€16,00 di bollo virtuale;
  • Flat Rate fascia 3: €190,00+€16,00 di bollo virtuale.

L’individuazione della Flat Rate viene fatta successivamente  all’immatricolazione/iscrizione.

Tabella Flat Rate

Casi particolari

  • Studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri

La valutazione della condizione economica degli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito annualmente con Decreto del Ministero, è effettuata sulla base della documentazione prevista dall’art. 13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001.

La valutazione della condizione economica potrà essere pertanto effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che dottorando non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Il dottorando è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare presentando l’attestazione ISEE 2026.

Rifugiati politici e apolidi

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del DPCM 9 aprile 2001, gli studenti in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità per asilo politico o apolidi sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, non devono presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Tali studenti devono pertanto seguire le indicazioni e le modalità relative agli “Studenti con nucleo familiare residente in Italia e con reddito e patrimonio prodotti in Italia o all’estero”. Qualora non possano ottenere l’ISEE Dottorato, possono presentare l’ISEE ordinario inviandolo entro il 30 novembre 2026:

La medesima disciplina si applica a studenti in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per Richiesta di asilo, Asilo umanitario, Protezione internazionale e Protezione Ucraina.

Consulta qui le informazioni sulla presentazione dell’ISEE